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Informazioni legali LA SEPARAZIONE PERSONALEL’ordinamento giuridico Italiano prevede la separazione consensuale e la separazione giudiziale per le quali è sempre necessaria l’assistenza tecnica legale. LA SEPARAZIONE CONSENSUALEPrevede l’accordo dei coniugi relativamente a: - affidamento dei figli minori; - diritto di mantenimento dei figli e del coniuge; - assegnazione della casa familiare. LA SEPARAZIONE GIUDIZIALEE’ necessaria quando i coniugi non sono in grado di trovare un accordo e uno dei due è costretto a rivolgersi all’autorità giudiziaria competente per fare valere le proprie ragioni relativamente al fallimento del matrimonio. Con questa procedura sarà il Tribunale che regolerà i rapporti fra gli ex coniugi anche relativamente ai figli. La separazione che ha inizio come giudiziale, può essere trasformata in ogni momento in separazione consensuale. DIVORZIOPer il nostro ordinamento dopo la separazione è necessario chiedere il divorzio perché cessi ogni conseguenza giuridica del matrimonio fra i coniugi. Il provvedimento può essere avviato solo dopo tre anni dall’udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale a cui si è presentato il ricorso per la separazione. Il divorzio può essere congiunto se vi è l’accordo fra i coniugi; in caso contrario il divorzio sarà giudiziale. Quando la coppia non è sposata ma vi è una convivenza, per i rapporti tra i conviventi ci si può rivolgere al Tribunale Ordinario, quando invece si devono regolare affidamento e mantenimento dei minori, la competenza è del Tribunale per i minorenni. POSSIBILI FATTISPECIE CRIMINOSESpesso la donna subisce da parte di altri soggetti, uomini o donne che siano, all’interno della famiglia e non, comportamenti e/o situazioni in cui si ravvisano gli elementi di veri e propri reati, perché dette condotte vengano punite è necessario che l’autorità giudiziaria ne venga a conoscenza. Con DENUNCIA se è un reato procedibile d’ufficio, pertanto il soggetto che abbia notizia di un reato procedibile d’ufficio può farne denuncia alla Polizia Giudiziaria ( Polizia di Stato, Carabinieri, ecc…) o direttamente al Pubblico Ministero. Con QUERELA se è un reato non procedibile d’ufficio; in questo caso la parte offesa proporrà la querela nei confronti di chi ha commesso il reato azionando così una serie di meccanismi che porteranno a celebrare il processo e sanzionare il colpevole. La querela può essere presentata presso la Procura della Repubblica o presso la Polizia Giudiziaria (Polizia di Stato, Carabinieri, ecc….) e deve essere proposta entro novanta giorni dal fatto, può essere rimessa in qualsiasi momento. I reati più diffusi e problematici sono: LA VIOLENZA SESSUALE art. 609 bis c. p.(“ Chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da 5 a 10 anni”). Perché la giustizia possa fare il suo corso è necessario che chi subisce una violenza sessuale faccia querela entro 6 mesi dall’accaduto. La particolarità di questa fattispecie di reato sta nel fatto che una volta presentata la querela non è più revocabile. È possibile che si proceda d’ufficio: - se la violenza è commessa in danno a persona minore degli anni 18; - se il fatto è commesso dall’ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza; - se il fatto è commesso da un Pubblico Ufficiale o da un incaricato di Pubblico Servizio nell’esercizio delle proprie funzioni; - se il fatto è connesso con un altro diritto deve precedersi d’ufficio; - se l’atto sessuale è consumato con persona minore di anni 10; - nell’ipotesi di violenza sessuale commessa da 2 o più persone; PERCOSSE Art. 581c. p.. E’ punito, a querela della persona offesa, chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente. Ad integrare il delitto di percosse è sufficiente la produzione, con qualunque mezzo, di sensazioni dolorose. È un reato procedibile a querela della parte offesa. È competente per la decisione il Giudice di Pace e prevede una sanzione pecuniaria. LESIONI PERSONALI Art 582 c.p. (“Chiunque cagioni ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da 3 mesi a 3 anni.”). Si perfeziona detto delitto quando la conseguenza è una malattia che colpisce il corpo o la mente e quindi è sufficiente qualsiasi violenta manomissione fisica dell’altrui persona. Nei casi meno gravi è perseguibile a querela della persona offesa, negli altri invece, è perseguibile d’ufficio. È competente a decidere il Giudice di Pace quando la lesione è lieve, il Tribunale Monocratico quando è grave, nel primo caso è prevista una sanzione pecuniaria, nel secondo la reclusione. VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE Art 570 c.p. La norma prevede che “Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà di genitore, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da euro 103,00 ad euro 1.032,00. Il reato è perseguibile a querela della persona offesa nei casi meno gravi, è invece procedibile d’ufficio quando la parte offesa è minore o inabile al lavoro. MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA E VERSO I FANCIULLI Art. 572. c.p. Il reato si configura quando vi siano una serie di condotte continuate nel tempo, quali percosse, ingiurie, lesioni, atti di umiliazione,ecc., che causano sofferenze morali e/o fisiche poste in essere all’interno della famiglia o verso soggetti affidati per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza, ecc. Il reato è procedibile d’ufficio e decide il Tribunale monocratico; o nelle situazioni più gravi decide il Tribunale collegiale.
GRATUITO PATROCINIO(Assegnazione gratuita di una legale a spese dello stato per le cause sia civili che penali). E’ utile ricordare che le persone in difficoltà economiche possono usufruire di un legale che verrà pagato dallo Stato in presenza di un reddito lordo personale di € 9.600,00; il reddito si accumula con i redditi degli altri componenti del nucleo familiare; se vi sono familiari a carico ognuno di essi eleva il limite di €1.032,91. Se il procedimento riguarda i componenti della stessa famiglia, nel calcolo dei redditi non si considera quello relativo al soggetto nei confronti del quale si sta procedendo. Per l’ottenimento del Gratuito Patrocinio è possibile rivolgersi all’Ordine degli Avvocati che ha sede presso il Tribunale Ordinario dove è presente un elenco degli Avvocati iscritti, che hanno i requisiti per fornire assistenza. |